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Il governo italiano ha introdotto una novità tecnica nel Decreto Sicurezza, che potrebbe sembrare un passo avanti in termine di sicurezza, ma che in realtà pesa sui diritti dei cittadini. Il testo modifica l'articolo 335 del codice penale, consentendo al pubblico ministero di aprire una traccia "separata" per i casi in cui appare evidente la causa di giustificazione.
In questo modo, il pubblico ministero può annotare il nome della persona coinvolta senza procedere con l'iscrizione nel registro degli indagati. Tuttavia, si applicano diritti e garanzie tipici di chi è sottoposto alle indagini preliminari, anche se si tratta di annotazione "separata".
Il testo introduce un nuovo articolo, il 335-quinquies, che chiarisce due cose. La prima: la persona indicata deve essere protetta da diritti e garanzie tipiche delle indagini preliminari. La seconda: la tempistica è stata modificata, con scadenze diverse a seconda della necessità di ulteriori accertamenti.
Il pubblico ministero deve decidere sulla richiesta di archiviazione entro 30 giorni dall'annotazione preliminare se non sono necessari ulteriori accertamenti. Se invece ritiene necessari ulteriori accertamenti, deve provvedere "senza ritardo" e comunque entro 120 giorni dall'annotazione preliminare.
Tuttavia, c'è una soglia che fa scattare la procedura "piena", quando si va verso atti che richiedono la presenza o la facoltà di assistenza del difensore. In questo caso, il pubblico ministero deve passare all'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 335 (comma 1-bis). È una notizia che potrebbe preoccupare i cittadini e i diritti dei minori, poiché coltelli ai minori possono essere multati ai genitori.
In questo modo, il pubblico ministero può annotare il nome della persona coinvolta senza procedere con l'iscrizione nel registro degli indagati. Tuttavia, si applicano diritti e garanzie tipici di chi è sottoposto alle indagini preliminari, anche se si tratta di annotazione "separata".
Il testo introduce un nuovo articolo, il 335-quinquies, che chiarisce due cose. La prima: la persona indicata deve essere protetta da diritti e garanzie tipiche delle indagini preliminari. La seconda: la tempistica è stata modificata, con scadenze diverse a seconda della necessità di ulteriori accertamenti.
Il pubblico ministero deve decidere sulla richiesta di archiviazione entro 30 giorni dall'annotazione preliminare se non sono necessari ulteriori accertamenti. Se invece ritiene necessari ulteriori accertamenti, deve provvedere "senza ritardo" e comunque entro 120 giorni dall'annotazione preliminare.
Tuttavia, c'è una soglia che fa scattare la procedura "piena", quando si va verso atti che richiedono la presenza o la facoltà di assistenza del difensore. In questo caso, il pubblico ministero deve passare all'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 335 (comma 1-bis). È una notizia che potrebbe preoccupare i cittadini e i diritti dei minori, poiché coltelli ai minori possono essere multati ai genitori.