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Il nostro Paese è sempre più preoccupato per le molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Ma c'è qualcosa di più profondo che sfugge alla luce dell'attenzione: la sottomissione.
È una parola scomoda, perché incrina una delle certezze più rassicuranti del diritto tradizionale: l'idea che il consenso, quando formalmente espresso, basti a legittimare una relazione, un atto, una scelta. Ma proprio qui si annida il cuore del problema.
Il diritto antidiscriminatorio italiano lo ha espresso da tempo. Il Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006) afferma un principio chiaro: gli atti, i patti e i provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro e che vengono adottati "in conseguenza" della sottomissione – da parte della vittima – alle molestie di genere o sessuali, sono radicalmente nulli.
In realtà, il diritto riconosce che esiste una forma di adesione solo apparente, frutto di un rapporto di potere asimmetrico, nella quale il consenso perde la sua autenticità. La vittima, dentro una relazione di potere, può compiere scelte che sembrano libere, ma in realtà non lo sono.
La questione travalica il diritto del lavoro: nel più recente dibattito penalistico, sta riaffiorando un'impostazione che pretende dalla vittima una manifestazione espressa di dissenso. Un arretramento culturale e giuridico, perché sposta il baricentro dalla libertà effettiva della persona alla sua capacità di opporsi, come se il silenzio potesse valere come assenso.
Il concetto della sottomissione descrive esattamente questa "zona grigia". È una condizione di soggezione strutturale, psicologica, nella quale la persona non dispone di alternative realistiche – come accertato in diversi casi analizzati dalla giurisprudenza – finendo così per subire, tollerare o persino assecondare condotte di fatto indesiderate.
In tutti questi casi, il comportamento può apparire collaborativo, persino consenziente. Ma nasconde, in realtà, solo una strategia di sopravvivenza. La sottomissione diventa così una categoria giuridica relazionale: obbliga l'interprete (e in particolar modo il Giudice) a guardare al contesto, alle alternative concretamente disponibili, al prezzo che la vittima avrebbe dovuto pagare per dire no.
In definitiva, la sottomissione ci ricorda che la libertà non è un presupposto astratto, ma una condizione concreta. Dove il potere è squilibrato, il consenso può essere una maschera. E il diritto, se vuole davvero tutelare la dignità della persona, ha il dovere di guardare dietro quella maschera.
È una parola scomoda, perché incrina una delle certezze più rassicuranti del diritto tradizionale: l'idea che il consenso, quando formalmente espresso, basti a legittimare una relazione, un atto, una scelta. Ma proprio qui si annida il cuore del problema.
Il diritto antidiscriminatorio italiano lo ha espresso da tempo. Il Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006) afferma un principio chiaro: gli atti, i patti e i provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro e che vengono adottati "in conseguenza" della sottomissione – da parte della vittima – alle molestie di genere o sessuali, sono radicalmente nulli.
In realtà, il diritto riconosce che esiste una forma di adesione solo apparente, frutto di un rapporto di potere asimmetrico, nella quale il consenso perde la sua autenticità. La vittima, dentro una relazione di potere, può compiere scelte che sembrano libere, ma in realtà non lo sono.
La questione travalica il diritto del lavoro: nel più recente dibattito penalistico, sta riaffiorando un'impostazione che pretende dalla vittima una manifestazione espressa di dissenso. Un arretramento culturale e giuridico, perché sposta il baricentro dalla libertà effettiva della persona alla sua capacità di opporsi, come se il silenzio potesse valere come assenso.
Il concetto della sottomissione descrive esattamente questa "zona grigia". È una condizione di soggezione strutturale, psicologica, nella quale la persona non dispone di alternative realistiche – come accertato in diversi casi analizzati dalla giurisprudenza – finendo così per subire, tollerare o persino assecondare condotte di fatto indesiderate.
In tutti questi casi, il comportamento può apparire collaborativo, persino consenziente. Ma nasconde, in realtà, solo una strategia di sopravvivenza. La sottomissione diventa così una categoria giuridica relazionale: obbliga l'interprete (e in particolar modo il Giudice) a guardare al contesto, alle alternative concretamente disponibili, al prezzo che la vittima avrebbe dovuto pagare per dire no.
In definitiva, la sottomissione ci ricorda che la libertà non è un presupposto astratto, ma una condizione concreta. Dove il potere è squilibrato, il consenso può essere una maschera. E il diritto, se vuole davvero tutelare la dignità della persona, ha il dovere di guardare dietro quella maschera.